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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997 N. 23 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 dell' 11 dicembre 2001

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della L.R n. 23 del 1997
Art. 2 - Inserimento dell'art. 5 bis nella L.R n. 23 del 1997
Art. 3 - Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997
Art. 4 - Modifica dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997
Art. 5 - Modifiche all'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997
Art. 6 - Sostituzione dell'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997
Art. 7 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
La rubrica ed il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 sono sostituiti come segue:
" Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia. " .
Sito esterno
2.
Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 è sostituito come segue:
"3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare. " .
Sito esterno
Art. 2
Inserimento dell'art. 5 bis nella L.R n. 23 del 1997
1.
Dopo l'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 è inserito il seguente articolo:
" Art. 5 bis
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) le esatte generalità del titolare o del legale rappresentante, a seconda che si tratti rispettivamente di impresa individuale o di società;
d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale se diverso dal titolare o dal legale rappresentante e dell'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale.
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla Provincia entro dieci giorni al fine di consentire le verifiche di cui al comma 4.
4. Decorsi quindici giorni dalla data d'invio della comunicazione alla Provincia l'attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino al riscontro della eliminazione delle irregolarità contestate.
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale. " .
Art. 3
1.
La lett. f) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 è sostituita come segue:
"f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio. " .
3.
Al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 sono soppresse le parole
" e g) ".
4.
Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 sono soppresse le parole
" e g) " .
Art. 4
1.
Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997 dopo la parola
" turismo "
è inserita la seguente locuzione:
" e le loro filiali o sedi secondarie " .
Art. 5
1.
Al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997 le parole
" , o filiale o succursale "
sono soppresse.
2.
Al comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997 le parole
" , o nel caso di filiali o succursali, "
sono soppresse.
Art. 6
1.
L'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonchè dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività. " .
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia- Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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