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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 1
1.
Il comma 6, dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio " , è sostituito dai seguenti commi:
"6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente legge, tale termine perentorio è stabilito in un anno dalla data di approvazione del medesimo piano.
6 bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti così formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art. 26. " .

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