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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 3
Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Dall'entrata in vigore del DPR 8 giugno 2001, n. 327 Sito esterno recante " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità " e fino all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia, restano ferme le deleghe ai Comuni di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità della Regione e a quelle trasferite o delegate alla stessa.

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