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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 4
1.
All'articolo 45 della L.R. n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1, è effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001 Sito esterno, nonchè di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali Commissioni sono demandati altresì i compiti in materia di quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio. " .
Sito esterno

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