Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 11
Sistema informativo tributario e fiscale regionale
1. Il sistema informativo tributario e fiscale regionale, costituito dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilità ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria.
2. La Regione, al fine di coordinare la propria attività impositiva con quella degli altri Enti, di creare archivi regionali condivisi, di definire procedure amministrative uniformi, promuove l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con gli Enti locali e con gli altri Enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario e fiscale regionale. A tale fine, la Giunta regionale assume i provvedimenti necessari alla costituzione e alla partecipazione ad organismi tecnici o alla stipula di appositi protocolli d'intesa.

Espandi Indice