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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 3
Principi generali
1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell'imposta, si ispira ai seguenti principi:
a) economicità, efficienza ed efficacia;
b) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
c) contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti locali;
e) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente.
2. La Regione e il soggetto al quale siano eventualmente affidate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le attività relative alla gestione del tributo, uniformano la propria condotta alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 Sito esterno, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

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