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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 4
Riscossione dell'imposta
1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno e relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti da parte degli Enti pubblici.
2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

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