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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 6
Determinazione dell'aliquota
1. La Regione ha facoltà di variare con propria legge l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
2. La legge regionale che dispone variazioni di aliquota deve entrare in vigore entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data.
3. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta precedente.

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