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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 7
Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno.
3. La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.

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