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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

Art. 8
Gestione del tributo
1. La gestione delle attività di cui all'articolo 2, per l'espletamento, in tutto o in parte, della liquidazione, dell'accertamento e riscossione dell'imposta, nonché dell'accertamento delle violazioni, dell'irrogazione delle sanzioni, del contenzioso, dei rimborsi, dell'assistenza al contribuente, ivi compreso il diritto di interpello, può avvenire:
a) tramite i servizi esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale e secondo le vigenti procedure;
b) tramite l'Agenzia delle entrate, mediante la stipula di convenzioni.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire l'opzione tra le modalità di gestione del tributo previste al comma 1, stipulando contestualmente la convenzione con l'Agenzia delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).

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