LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 2
Titolarità dell'imposta
1.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2002 sono di competenza della Regione, quale Ente titolare del tributo, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'IRAP, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi.