LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 9
Titolarità dei dati IRAP
1.
A decorrere dal termine di cui all'articolo 2, la Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta. Le informazioni relative all'imposta sono organizzate dalla Regione nel proprio sistema informativo tributario e fiscale e rese disponibili all'Amministrazione finanziaria dello Stato ed alle altre Regioni ai fini degli scambi di informazioni.