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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 10
Agriturismo
1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 18232, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6370 - Realizzazione Strutture agrituristiche:
Esercizio 2003: Euro 1.033.000,00

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