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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 15
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 " Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica " , nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:
a) Cap. 25554 " Spese per le attività di supporto tecnico svolte dall'APT servizi (art. 2 comma 3, art. 7 comma 2, lett. c), art. 12, L.R. 4 marzo 1998, n. 7). "
Esercizio 2002: Euro 210.000,00
b) Cap. 25558 " Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle " Unioni " di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7 comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7). "
Esercizio 2002: + Euro 400.000,00
Esercizio 2003: Euro 12.136.737,13

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