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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 19
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue: per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco " è disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 155.000,00; (Cap. 38050) per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta, per l'esercizio 2002 un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00.
(Cap. 38070)

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