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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 25
Parchi regionali e riserve naturali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 per l'esercizio 2002 è disposta una integrazione alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul capitolo 38095, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali, per l'importo di Euro 104.000,00.

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