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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 29
Porti regionali
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nonchè ulteriori autorizzazioni come successivamente enucleato, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 " Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11). "
Esercizio 2002: Euro 775.000,00
Esercizio 2003: Euro Euro 258.000,00
b) Cap. 41360 " Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11). "
Esercizio 2002: + Euro 258.000,00
Esercizio 2003: Euro 516.000,00

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