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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 32
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, sono modificate nel modo seguente:
a) Cap. 43260 " Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). "
Esercizio 2003: + Euro 451.899,79
b) Cap. 43270 " Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). "
Esercizio 2002: + Euro 1.704.307,77
Esercizio 2003: - Euro 451.899,79
2. Contestualmente alle disposizioni del comma precedente sono ridotte le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul capitolo 43260, per un importo pari ad Euro 1.704.307,77.

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