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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 35
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della L.R. 20 luglio 1992, n. 30 nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale è disposto quanto segue:
a) Cap. 46110 " Spese per la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza nonchè per la predisposizione di sistemi informativi per il miglioramento delle condizioni di mobilità e della sicurezza (art. 4, lett. b) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30). " è stabilita, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa pari a Euro 1.033.000,00;
b) Cap. 46125 " Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la fuzionalità della infrastruttura e specializzarne l'ultilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30). " è stabilita la seguente integrazione ad autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali e una autorizzazione a valere sull'esercizio 2003 come segue:
Esercizio 2002: + Euro 2.583.000,00
Esercizio 2003: Euro 2.583.000,00
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul capitolo 46125 sono ridotte di Euro 291,38.

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