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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 38
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, è determinato per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate -, in Euro 12.911.500,00 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
a) progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999- 2001, con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento delle cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute, nonchè alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la " salute donna " , le cure palliative, le medicine non convenzionali e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate.
Euro 7.230.500,00
b) spese per il funzionamento delle strutture logistiche e per attività di supporto al Servizio sanitario regionale.
Euro 5.681.000,00.

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