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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 4
Fondo regionale per la montagna
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.808.000,00, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 03455 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.

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