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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 40
Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali
1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.2.3.21020 - Valorizzazione dell'Associazionismo sociale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoindicati:
a) Cap. 57695 " Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6). "
Esercizio 2002: Euro 41.317,00
b) Cap. 57697 " Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n.7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6). "
Esercizio 2002: Euro 77.469,00
c) Cap. 57699 " Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a) L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6). "
Esercizio 2002: Euro 51.646,00

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