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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 49
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 è disposta, per l'esercizio finanziario 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.549.371,00 a valere sul capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

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