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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 51
Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali
1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli la Regione è autorizzata ad intervenire, con propri mezzi finanziari, nelle operazioni di factoring promosse dalle Aziende sanitarie finanziando, per l'esercizio 2002, gli oneri sostenuti dalle stesse per interessi ed accessori.
2. La Giunta regionale promuoverà nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori, che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire l'equilibrio finanziario di tali operazioni.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti entro un importo non superiore ad Euro 10.329.137,98, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 51940 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - Oneri ed interessi inerenti ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.

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