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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 24 luglio 2001

Art. 10
Gestione e consistenza delle risorse finanziarie
1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;
d) somme assegnate dalle Province e dalle Comunità montane in relazione alle competenze affidate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a titolo di oneri per la gestione delle funzioni affidate.
2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della normativa comunitaria;
b) le somme assegnate all'Agenzia dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità montane per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 2.
3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia rispettivamente con le dizioni "Aiuti comunitari" e "Aiuti di Stato" da tenersi in contabilità speciali presso la tesoreria.
4. L'Agenzia, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di tesoreria, ovvero si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

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