LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 24 luglio 2001
Art. 2
Attribuzioni
1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA - Sezione garanzia.
2. L'Agenzia è garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995, l'Agenzia provvede a:
a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;
b) eseguire i pagamenti;
c) contabilizzare i pagamenti.
3. La Giunta regionale adotta le direttive cui deve conformarsi l'attività dell'Agenzia.
4. All'Agenzia può essere affidata tramite convenzione, da adottarsi nel rispetto delle norme nazionali e regionali di finanza e contabilità, anche la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province, dalle Comunità montane. Nel caso in cui le Province e le Comunità montane, per l'attuazione di interventi contributivi con utilizzo di risorse loro assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, dispongano di avvalersi dell'Agenzia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato art. 7 e le risorse sono trasferite all'Agenzia direttamente dalla Regione in modo da assicurare, per ciascun ente locale interessato, una adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia degli interventi.