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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 24 luglio 2001

Art. 3
Funzioni della Regione, delle Province e delle Comunità montane
1. La Regione, le Province e le Comunità montane, in materia di concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di rispettiva competenza in base all'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997, svolgono, di norma, tutte le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande ed alla loro istruttoria, avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia, e provvedono all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del nulla osta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2.
2. I rapporti delle Province e delle Comunità montane con l'Agenzia sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1663/95.
3. Le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie sono svolte dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità montane, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997.

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