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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 ottobre 2008 n. 17

L.R. 18 luglio 2014 n. 17

Art. 12
Norma transitoria
1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua l'Agenzia quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 165/99 Sito esterno.

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