LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
(modificato comma 1 da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)
Raccordi operativi e gestione delle informazioni
1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 165/99 tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea disposte dalla normativa europea in materia.
2. L'Agenzia attiva i collegamenti telematici al fine di garantire lo scambio delle informazioni e dati necessari con il Ministero competente in materia di bilancio e programmazione economica e con la Banca d'Italia.
3. Per l'esercizio delle funzioni, dei compiti e dei controlli, l'Agenzia si avvale, come previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 1999 , dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dei servizi informatici regionali, nonché di altri servizi informatici che possano essere di supporto o ausilio.