LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(modificati commi 1 e 2, aggiunto comma 2 bis. da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)
Attribuzioni
1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR.
2. L'Agenzia è garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi della normativa dell'Unione Europea che detta disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, l'Agenzia provvede a:
a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;
b) eseguire i pagamenti;
c) contabilizzare i pagamenti.
2 bis. L'Agenzia svolge altresì attività in materia di controllo relativamente ai programmi e progetti finanziati con i Fondi europei, secondo quanto definito nei programmi operativi regionali (POR), di Cooperazione Territoriale Europea e nazionali, secondo quanto di competenza della Regione, relativi ai singoli fondi. In particolare può svolgere le funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit, secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai Regolamenti comunitari e dai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo.
3. La Giunta regionale adotta le direttive cui deve conformarsi l'attività dell'Agenzia.
4. All'Agenzia può essere affidata tramite convenzione, da adottarsi nel rispetto delle norme nazionali e regionali di finanza e contabilità, anche la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province, dalle Comunità montane. Nel caso in cui le Province e le Comunità montane, per l'attuazione di interventi contributivi con utilizzo di risorse loro assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, dispongano di avvalersi dell'Agenzia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato art. 7 e le risorse sono trasferite all'Agenzia direttamente dalla Regione in modo da assicurare, per ciascun ente locale interessato, una adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia degli interventi.