LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)
Organi
1. Sono Organi dell'Agenzia il Direttore ed il Revisore unico.