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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

Art. 8

(aggiunto comma 2 bis. da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Personale dell'Agenzia
1. Al fabbisogno di risorse umane da acquisire con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di assumere il personale di cui al comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il tetto di spesa.
2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2-bis la Giunta può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi Fondi europei, nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti.
3. Il Direttore dell'Agenzia può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e seguenti del codice civile;
b) contratti per la fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b), l'Agenzia può avvalersi del supporto delle competenti strutture regionali.

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