LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(modificata lett. b) comma 1 e comma 6 da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)
Bilancio, contabilità e certificazione
1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:
a) il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1;
b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie del FEAGA e del FEASR e dei relativi cofinanziamenti di cui all'art. 10, comma 2, lett. a);
c) il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione dei fondi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b).
2. Il bilancio preventivo annuale dell'Agenzia, per la gestione delle attività di cui al comma 1, lett. a), redatto in termini di competenza e cassa, è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
3. Per la gestione delle attività di cui al comma 1, lett. b), è adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.
4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate ai sensi del comma 1, lett. c), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa.
5. Il regolamento di contabilità, disciplina la gestione delle tipologie di attività di cui al comma 1, con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui alla lett. a), con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui alle lett. b) e c).
6. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEAGA e del FEASR sono certificati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 165 del 1999 .