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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 9 agosto 2001

Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite alle Province ed ai Comuni dalla presente legge.
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:
a) la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai sensi del Capo I del Titolo II;
b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli EEnti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;
c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi nonchè la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;
d) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;
e) la determinazione dei requisiti economico finanziari e di qualificazione tecnica ed organizzativa degli operatori fruenti di contributi pubblici e la definizione delle modalità di accertamento e di verifica della permanenza degli stessi.
3. Entro sei 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta, con delibera del Consiglio regionale, i seguenti atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente legge e per la specificazione dei suoi contenuti:
a) lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente e a termine, di cui al comma 4 dell'art. 12, e gli elementi essenziali del relativo contratto di locazione;
b) la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all'art. 15;
c) i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.
4. La Giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo di cui al comma 3 previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 1999, e previo confronto con le organizzazioni sindacali. Gli atti di indirizzo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Gli atti della Giunta regionale relativi alle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 sono assunti sentito il parere della Commissione consiliare competente.

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