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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 9 agosto 2001

Art. 6
Funzioni dei Comuni
1. Spettano ai Comuni, che le esercitano preferibilmente in forma associata, le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi. A tale scopo i Comuni provvedono, in particolare:
a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;
b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali;
c) alla predisposizione dei programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di erp, nonchè alla promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a termine;
d) alla individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in possesso dei requisiti di affidabilità e qualificazione definiti dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;
e) all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla concessione e alla revoca dei contributi agli operatori di cui alla lettera d) e dei contributi ai singoli cittadini di cui al comma 2 dell'art. 13, nonchè alla gestione dei relativi flussi finanziari;
f) all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni;
g) alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.
2. Spettano inoltre ai Comuni, la disciplina della gestione degli alloggi di erp e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, secondo quanto previsto dal Titolo IVII della presente legge.
3. Entro la scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 521, il Consiglio rla Regionalee individua gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del patrimonio di alloggi di erp, previa intesa con gli enti Enti locali nell'ambito della Conferenza Regione - - Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.

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