LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2001 n. 49
L.R. 3 giugno 2003 n. 10 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 15 luglio 2016 n. 11 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25 L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 1 agosto 2019, n. 17 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Titolo IV
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
Art. 38
(modificato comma 1, sostituito comma 2 da art. 16 L.R. 30 luglio 2019, n.13)
Fondo regionale
1.
È istituito il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione,
per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'
articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

2.
Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h).
3.
Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'
art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
, e con risorse regionali. I Comuni integrano con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.

Art. 39
Funzioni regionali e comunali
1.
La Regione, sentiti i Comuni:
a)
stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse, individuando la quota del concorso finanziario comunale;
b)
definisce le modalità di individuazione dei beneficiari e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo l'obiettivo della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.
2.
Il Comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché a quantificare ed erogare i contributi.
3.
Nella definizione dei contributi e delle modalità di erogazione degli stessi, è perseguita la stretta integrazione con le politiche sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.