Titolo IV
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
Fondo regionale
1.
È istituito il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione,
per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'
articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
2.
Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h).
3.
Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'
art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e con risorse regionali. I Comuni integrano con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.
Art. 39
Funzioni regionali e comunali
1.
La Regione, sentiti i Comuni:
a)
stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse, individuando la quota del concorso finanziario comunale;
b)
definisce le modalità di individuazione dei beneficiari e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo l'obiettivo della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.
2.
Il Comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché a quantificare ed erogare i contributi.
3.
Nella definizione dei contributi e delle modalità di erogazione degli stessi, è perseguita la stretta integrazione con le politiche sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.