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Documento vigente: Testo Originale

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Capo II
Costituzione dell'ACER
Art. 48
Costituzione degli organi e approvazione dello Statuto
1. Allo scopo della costituzione degli organi dell'ACER, il Presidente della Commissione amministratrice straordinaria di cui all' art. 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la Conferenza degli Enti, affinché provveda alla nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione nonché dei membri del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza. La Commissione amministratrice straordinaria ed il Collegio dei Sindaci restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non si sia provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'ACER, che resta in carica fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, sottopone alla Conferenza degli Enti per l'approvazione:
a) lo Statuto;
b) il primo piano programmatico, contenente le linee strategiche e gli indirizzi di gestione dell'ACER;
c) la prima dotazione organica dell'ACER, predisposta sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti dello stesso;
d) il bilancio di previsione per l'anno 2002.
4. Per l'anno 2001 l'ACER continua a dare attuazione al bilancio approvato secondo la normativa previgente.
Art. 49
Patrimonio degli attuali IACP
1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di proprietà dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:
a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e pertinenze;
b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli stessi;
c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la sede dell'Ente.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'inventario, il Presidente dell'ACER chiede al Presidente del Tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio netto dell'Ente. La relazione contiene in particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali, attive e passive, l'indicazione del valore attribuito ad essa ed i criteri di valutazione seguiti.
3. A seguito dell'approvazione dell'inventario e comunque entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il Consiglio di amministrazione consegna gli immobili di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle relative trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli elenchi dei diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla lettera b) del comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, salvo motivata proroga della Giunta regionale, l'ACER provvede alla ultimazione dei lavori in corso all'entrata in vigore della presente legge, diretti al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonché alla redazione dei relativi verbali di consegna ai Comuni territorialmente competenti e alle necessarie trascrizioni.
5. Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai commi 3 e 4, gli immobili sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà ai Comuni. Dalla medesima data i Comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate ai comma 6.
6. L'ACER è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni, afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data antecedente al trasferimento. Resta di competenza dell'ACER l'ultimazione dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 3, che alla data del trasferimento risultino già appaltati o già inseriti in atti di programmazione regionale e abbiano già comportato impegno contabile di spesa. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo Ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente agli immobili interessati.
7. Nel caso in cui i Comuni non provvedano entro il termine fissato dai commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla sottoscrizione dei verbali, l'ACER redige i relativi verbali di consegna alla presenza di due testimoni, li notifica all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario e provvede alle trascrizioni nei registri immobiliari.
8. La mancata redazione dell'inventario entro i termini di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità contabile nella gestione dell'ACER, ai sensi del comma 6 dell'art. 47. Qualora l'ACER non adempia, nei termini di cui ai commi precedenti, alla predisposizione dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Art. 50
Personale dipendente degli attuali IACP
1. A seguito del riordino disposto dal presente Titolo, il personale dipendente dello IACP, che abbia un rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene il rapporto in essere fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 3 ed è successivamente incluso nel ruolo organico dell'ACER.
2. Per tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del personale già dipendente degli IACP, si fa riferimento all'apposito regolamento definito, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, previo confronto sindacale e sentita la Commissione consiliare competente.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER, dopo l'approvazione della prima dotazione organica dell'Ente ai sensi del comma 3 dell'art. 48, espletate le procedure di relazioni sindacali contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del personale. Nel caso in cui il piano non preveda il completo utilizzo del personale in servizio presso lo IACP, sono attivati specifici accordi sindacali per la mobilità presso la Provincia e i Comuni del territorio o presso la Regione dell'eventuale personale in esubero, utilizzando ove possibile la volontarietà.
4. A fronte del manifestarsi di eventuali esuberi di personale, durante o successivamente il periodo transitorio di cui all'art. 52, il suddetto personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge era titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo IACP, è inserito negli organici degli Enti titolari dell'ACER, con le modalità individuate dal regolamento previsto dal comma 2.
5. Il personale interessato dagli accordi di cui ai commi 3 e 4 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
6. Il personale acquisito dagli Enti titolari di cui ai commi 3 e 4 è prioritariamente destinato allo svolgimento dei compiti attinenti alle politiche abitative.
7. Le Amministrazioni Provinciali e Comunali, quali titolari delle ACER, possono richiedere il comando di personale, o metterne a disposizione con analoga modalità, da e verso le ACER per un tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.
8. abrogato.

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