Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Norme transitorie
Art. 51
Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
1.
I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.
2.
I programmi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti.
3.
Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano per l'utilizzo:
a)
delle risorse finanziarie stanziate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)
delle risorse attribuite alla Regione in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e non programmate nei casi previsti dai commi 1 e 2;
c)
delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti statali relativi ad atti di programmazione assunti in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti.
Art. 52
Norme transitorie in merito alla gestione del patrimonio di erp
1.
Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ACER mantengono la gestione del patrimonio di erp trasferito ai Comuni ai sensi dell'art. 49. I proventi dei canoni percepiti successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna degli alloggi sono destinati, oltre che alla copertura dei costi di gestione e degli oneri fiscali, al finanziamento di un programma di recupero degli alloggi approvato dalla Conferenza degli Enti e al finanziamento del fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per una quota definita dalla Regione nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 1 dell'art. 39.
2.
In coerenza con gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del patrimonio di erp dei Comuni individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il Consiglio regionale può, con il medesimo provvedimento, adeguare gli ambiti territoriali delle ACER, stabilire la fusione di due o più delle attuali ACER ovvero prevedere la costituzione di nuove ACER, regolandone termini e modalità di attuazione anche in funzione delle possibili evoluzioni del settore.
3.
La disciplina prevista dalla presente legge trova applicazione per quanto concerne la natura giuridica, l'attività, gli organi, il patrimonio e il personale delle ACER costituite o modificate ai sensi del comma 2.
Art. 53
Norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp
1.
Fino all'approvazione della delibera del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 15, continua a trovare applicazione la disciplina previgente relativa ai requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi.
2.
I termini di durata della locazione degli alloggi di erp, previsti dall'art. 26, si applicano ai contratti in corso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
I procedimenti diretti alla approvazione della graduatoria per le assegnazioni degli alloggi di erp, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo la legislazione previgente.
4.
Fino all'approvazione delle graduatorie di assegnazione predisposte ai sensi del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25, i Comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi di erp, utilizzando le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dalla normativa previgente.
5.
Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 28, i Comuni esercitano le funzioni relative alla mobilità degli assegnatari, dando applicazione a quanto disposto dalla normativa previgente.
6.
Fino all'assunzione dell'atto comunale di cui al comma 1 dell'art. 35, il canone degli alloggi di erp è calcolato con le modalità e i criteri definiti dal Consiglio regionale secondo la normativa previgente.
7.
Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25 le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa vengono effettuate con le modalità previste dalla normativa previgente.
Art. 54
Censimento del patrimonio di erp dei Comuni
1.
A seguito dell'entrata in vigore della presente legge i Comuni attuano il censimento del patrimonio di alloggi di erp di loro proprietà e dei relativi utenti.
2.
La Regione provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., a definire gli standard tecnici omogenei per la raccolta dei dati e le modalità per la loro trasmissione all'anagrafe dell'intervento pubblico, di cui all'art. 17.
Capo II
Norme finali
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all'articolo 2.
2.
A tal fine, con cadenza triennale e avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'Anagrafe dell'intervento pubblico, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a)
consistenza e distribuzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
b)
consistenza degli interventi di manutenzione, recupero, nuova costruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, evidenziando tra questi gli interventi volti alla rigenerazione energetica e al miglioramento sismico;
c)
monitoraggio relativo alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in forma associata da parte dei comuni, anche con riferimento agli effetti di semplificazione ed eventuali criticità;
d)
grado di copertura della domanda di accesso agli alloggi di erp;
e)
analisi dell'utenza di edilizia residenziale pubblica;
f)
analisi degli effetti sulla mobilità conseguenti alla applicazione dei nuovi limiti di reddito;
g)
monitoraggio sulla programmazione delle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai fondi destinati dalla presente legge alla edilizia residenziale sociale.
3.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
1.
È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2.
La Regione, sentiti i comuni:
a)
stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;
b)
definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.
3.
I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.
3 bis.
Le disponibilità del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti.
3 ter.
La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 bis.
Norme finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio,
a norma di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)
, e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
1.
2.
Al
comma 1 dell'art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, recante: "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani autosufficienti" , le parole: "a Comuni, Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e Cooperative a proprietà indivisa che", sono sostituite dalle seguenti:
"ai Comuni e agli operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali"
.
Art. 59
Abrogazioni
1.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 e 53 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
L.R. 28 maggio 1975, n. 36 recante: "Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative di abitazione a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata" ;
b)
L.R. 13 luglio 1976, n. 28 recante: "Modifica all'
art. 8 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36 " Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi d'edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata"" ;
c)
L.R. 2 giugno 1980, n. 46 recante: "Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata" ;
e)
L.R. 1 febbraio 1982, n. 8 recante: "Coordinamento delle funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica e soppressione del Consorzio Regionale fra gli IACP dell'Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 13 e 93
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 . Istituzione del Comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residenziale pubblica" ;
g)
L.R. 30 agosto 1982, n. 41 recante: "Formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Emilia-Romagna" ;
i)
L.R. 9 novembre 1984, n. 48 recante: "Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica" ;
2.
Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
i commi 2 e 3 dell'
art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 recante: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" ;