LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2001 n. 49
L.R. 3 giugno 2003 n. 10 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 15 luglio 2016 n. 11 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25 L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 1 agosto 2019, n. 17 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Art. 14
(aggiunto comma 1 bis da art. 54 L.R. 28 dicembre 2001 n. 49, poi modificato comma 1 da art. 3 L.R. 3 giugno 2003 n. 10 , poi sostituito intero articolo da art. 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)
Operatori
1.
Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate, realizzate o acquisite dai comuni, anche avvalendosi dalle ACER, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), i quali presentino i requisiti di cui all'articolo 19 e, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui all'articolo 12, comma 4, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

2.
Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il recupero di strutture in locazione permanente, possono essere assegnati anche all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), di cui alla
legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione).
3.
I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale sociale da cedere in locazione a termine e in proprietà, anche differita, sono concesse a imprese di costruzioni o loro consorzi, a cooperative di abitazione o loro consorzi, nonché agli altri soggetti privati, che presentano i requisiti di cui all'articolo 19.
4.
I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini previa stipula di apposita convenzione con il Comune.