Art. 16
(prima modificato comma 3 da art. 14 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24, poi aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 11 giugno 2026, n. 6)
Osservatorio regionale del sistema abitativo
1.
È istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:
a)
ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;
b)
all'intervento pubblico nel settore abitativo;
c)
alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
d)
alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei programmi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati;
e)
alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2.
La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei, per la costituzione di un sistema nel quale, previa stipula di un apposito protocollo, tutti i soggetti pubblici o privati che siano detentori di informazioni possono contribuire all'attività dell'Osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte.
2 bis.
La Regione mette a disposizione dei Comuni e dei soggetti gestori degli alloggi di ERP il sistema informativo integrato del patrimonio di ERP, che consente l’analisi continua di tutte le fasi di gestione e assegnazione. Il sistema costituisce la banca dati unica regionale dell’Osservatorio di cui al comma 1 e dell’Anagrafe di cui all’articolo 17 e assolve automaticamente al debito informativo di cui all’articolo 17, comma 3. La Regione, i Comuni e i soggetti gestori sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le funzionalità e le modalità di utilizzo del sistema.
3.
La Regione,
sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, specifica e articola i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione dello stesso con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia. Per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
4.
La Regione individua apposite modalità di raccordo tra i soggetti interessati all'attività dell'Osservatorio, con la partecipazione delle parti sociali e delle altre istanze economico sociali.