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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 36

(modificata lett. b) comma 1, sostituito comma 2 da art. 28 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)

Destinazione dei proventi dei canoni
1. I proventi dei canoni degli alloggi di erp, oltre che alla copertura dei costi di gestione, sono destinati dal Comune esclusivamente:
a) al recupero ed allo sviluppo del patrimonio di alloggi di erp, ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di adeguamento tecnologico;
b) al cofinanziamento dei programmi intercomunali per l'erp, concordati nell'ambito del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. I proventi dei canoni degli alloggi di erp possono essere destinati dal comune anche al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione di cui all'articolo 38 nei limiti definiti dalla Regione, nonché al finanziamento di ogni altra iniziativa finalizzata a facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione ai nuclei in attesa di assegnazione di alloggi di erp o che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale individuate dal Comune.
3. Ai proventi dei canoni non possono essere imputati costi di gestione superiori ai massimali definiti dalla Regione, nell'osservanza dell'atto di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4.
4. Il Comune, con cadenza annuale, predispone e pubblica una relazione sulla utilizzazione dei proventi dei canoni.

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