Funzioni della Regione
1.
La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite ai comuni dalla presente legge.
2.
Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:
a)
la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai sensi del Titolo II, Capo I, della presente legge;
b)
il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;
c)
la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi nonché la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;
d)
la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;
d bis)
la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;
e)
la determinazione dei requisiti economico-finanziari e di qualificazione tecnica ed organizzativa degli operatori fruenti di contributi pubblici e la definizione delle modalità di accertamento e di verifica della permanenza degli stessi.
e bis)
la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.
2 bis.
La Regione esercita le funzioni concernenti l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio destinato alla locazione permanente, realizzato con contributi pubblici dagli operatori di cui all'articolo 14, comma 1, con esclusione dei Comuni. L'Assemblea legislativa, in coerenza con quanto stabilito dall'
articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), definisce la procedura e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la disciplina relativa alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi e quella inerente gli alloggi non oggetto di trasformazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
l'autorizzazione può essere richiesta, previo parere favorevole del comune interessato, dall'operatore che ha realizzato l'intervento con contributo pubblico o dall'operatore che gli è subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
b)
siano decorsi almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
c)
la proprietà sia acquisita dai soci già assegnatari in godimento o dai locatari;
d)
la richiesta di autorizzazione riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'intervento oggetto del contributo pubblico, fermo restando che per gli alloggi non alienati deve essere rispettato il vincolo della destinazione a godimento o locazione permanente;
e)
siano fissati specifici parametri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da restituire;
f)
gli importi da restituire siano rivalutati di una percentuale non superiore al 75 per cento dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ove la normativa statale non preveda la fissazione di una percentuale specifica;
g)
le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi sono finalizzate alla programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1;
h)
gli alloggi non interessati dalla autorizzazione possono essere alienati quale complesso unitario, per singolo intervento, ad un terzo, alle condizioni indicate all'articolo 14, comma 1, e possono essere oggetto di una successiva ed unica trasformazione, che può essere richiesta sia dall'operatore che ha realizzato l'intervento sia da un successivo subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
i)
in via di prima applicazione, il limite quantitativo stabilito dalla precedente lettera d) non trova applicazione per gli operatori di cui all'articolo 14, comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino essere sottoposti a fallimento o a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero risultino essere stati ammessi, a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), alla procedura di concordato preventivo. La norma di cui alla presente lettera si applica anche agli operatori nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, penda procedimento per la dichiarazione di fallimento a norma dell'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942, ovvero procedimento per l'accertamento dello stato di insolvenza a norma dell'articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'autorizzazione potrà essere richiesta dal curatore fallimentare, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, o dal commissario liquidatore, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentate, sulla base del piano depositato a norma dell'articolo 161, lettera e), del regio decreto n. 267 del 1942, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 167, secondo comma, legge fallimentare. Anche nel caso di concordato approvato e in corso di omologa o già omologato a norma dell'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentante della società, sulla base del piano modificato, debitamente autorizzato dagli organi della procedura. Anche nei casi di autorizzazione disciplinati dalla presente lettera è necessario acquisire il parere favorevole alla trasformazione del comune interessato e trova applicazione quanto disposto dalla precedente lettera h).
3.
La Regione adotta, con delibera dell'Assemblea legislativa, i seguenti atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente legge e per la specificazione dei suoi contenuti:
a)
lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente e a termine, di cui all'articolo 12, comma 4, e gli elementi essenziali del relativo contratto di locazione;
b)
la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all'articolo 15;
c)
i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.
4.
La Giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo di cui al comma 3 previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), ai sensi della
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale. Gli atti di indirizzo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5.
Gli atti della Giunta regionale relativi alle funzioni di cui al comma 2, lettere c) ed e), sono assunti sentito il parere della Commissione assembleare competente.
5 bis.
Per le finalità di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta determina le priorità di intervento e stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica. A tal fine la Regione può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), operanti nel settore.