Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Art. 40

(inserito comma 2 bis da art. 31 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Trasformazione degli IACP in enti pubblici economici
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della presente legge, con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal nome della Provincia.
2. Le ACER sono dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile.
2 bis. Le ACER dispongono di un proprio patrimonio immobiliare costituito da immobili a destinazione residenziale e non residenziale. Gli immobili a destinazione residenziale sono destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all’edilizia residenziale sociale con i cui proventi concorrono al conseguimento del proprio equilibrio di bilancio.
3. La titolarità dell'ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni, i quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli Enti. Alla Provincia compete una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto dell'ACER; la restante quota è conferita ai Comuni, in proporzione al numero dei loro abitanti.
4. Ciascuna ACER subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dello IACP in essere alla data della trasformazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49.
5. Al personale dipendente dell'ACER si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale previsti per i dipendenti degli enti pubblici economici di settore.

Espandi Indice