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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 4

(sostituito comma 2, modificato comma 4 da art. 17 L. R. 1 agosto 2019, n. 17)

Contributi
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
4. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
5. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

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