LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 24 agosto 2001
Art. 3
Divieti
1. La struttura fitosanitaria regionale può temporaneamente vietare, in tutto o parte del territorio della Regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.