Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dei principi fondamentali della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, dell'art. 43 e del comma 2 dell'art. 45 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge disciplina gli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, nonché l'esercizio delle relative competenze e, in particolare, la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

Espandi Indice