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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 10
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane
1. L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della sussistenza, della modificazione o della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di Commercio, anche per via telematica o su supporto informatico, secondo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno.
3. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione dell'atto di iscrizione nell'albo delle imprese da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.
4. Gli effetti dell'iscrizione negli elenchi invalidità, vecchiaia, superstiti di cui alla legge 17 marzo 1993, n. 63 Sito esterno decorrono dal momento di effettivo inizio dell'attività di impresa artigiana.
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e delle successive denunce di modifica e di cessazione dall'albo, ne danno comunicazione al Registro Imprese per le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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