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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 11
Modificazioni e cancellazione dall'albo su comunicazione delle imprese artigiane
1. Le imprese artigiane iscritte all'albo sono tenute a trasmettere alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, le denunce delle modificazioni, di fatto e di diritto, relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini dell'iscrizione all'albo o, qualora soggette alla registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione entro trenta giorni dalla data della registrazione stessa.
2. Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessino l'attività o che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni o, qualora soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 2200 del Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione dal registro entro trenta giorni.
3. La Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera in merito alla denuncia esaminata. La Camera di Commercio provvede a comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento delle modificazioni o come cancellazione dall'albo.
4. Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal giorno di scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Ai fini della cancellazione negli elenchi di invalidità, vecchiaia, superstiti gli effetti della cancellazione decorrono dal momento di effettiva cessazione dell'attività di impresa artigiana.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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