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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 12
Accertamenti d'ufficio sulla sussistenza e modificazione dei requisiti
1. La Commissione provinciale per l'artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di imprese iscritte all'albo, in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti di legge.
2. La Commissione alla quale gli organi, gli enti e le amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza di uno dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne abbiano dato comunicazione, dispone, entro quindici giorni, l'avvio della procedura di accertamento.
3. L'avvio della procedura di accertamento viene comunicato entro il termine di quindici giorni all'impresa interessata perché provveda a far conoscere alla Commissione le proprie ragioni in merito entro i successivi quindici giorni.
4. La Commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura comunica la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che avevano riscontrato l'inesistenza dei requisiti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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