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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 13
Iscrizione alla separata sezione dell'albo
1. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio o società consortile interessato, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati e delle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.
2. I consorzi e le società consortili sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.
3. I consorzi e le società consortili di cui al presente articolo sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alla Commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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